412.101.61OERic-SSSDepartmental Ordinance1 nov 2017Fonte originale
I docenti:
possiedono un diploma universitario, un titolo della formazione professionale superiore o una qualifica equivalente nelle proprie materie d’insegnamento; e
hanno svolto una formazione pedagogico-professionale e didattica:
1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,
2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.
Se in un settore non esiste un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l’operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone che dispongono delle conoscenze e dell’esperienza pratica necessarie.
È considerata attività d’insegnamento a titolo accessorio un’attività di formazione ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.
Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d’insegnamento non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.
La SEFRI emana programmi quadro d’insegnamento per la qualificazione dei docenti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.