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Commenti: Art. 16 | Omnilex
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OERic-SSS · Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori
Art. 16
Art. 15
Art. 17
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Art. 16
Art. 15
Art. 17
412.101.61
OERic-SSS
Departmental Ordinance
1 nov 2017
Fonte originale
Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere un ciclo di formazione devono farne domanda. Nella domanda sono indicati:
il programma quadro d’insegnamento su cui si basa il ciclo di formazione;
il finanziamento;
l’organizzazione e le forme d’insegnamento;
le strutture, il materiale e i sussidi didattici;
le qualifiche dei docenti e dei membri della direzione dell’operatore della formazione;
il piano di formazione, la procedura dettagliata di qualificazione finale e il regolamento degli studi;
il sistema di garanzia e sviluppo della qualità;
l’impostazione grafica dei diplomi.
La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima esprime un parere e lo trasmette alla SEFRI insieme alla domanda.
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