Chi partecipa a competizioni sportive può essere sottoposto a controlli antidoping.
Possono eseguire controlli antidoping:
le agenzie antidoping nazionali e internazionali;
la federazione sportiva nazionale e internazionale cui lo sportivo è affiliato, l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e il Comitato internazionale olimpico;
gli organizzatori delle manifestazioni sportive cui lo sportivo partecipa.
Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione, e a trasmetterli all’organo competente per:1
valutare i controlli;
pronunciare una sanzione contro gli sportivi che praticano il doping.
Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 lettere b e c comunicano i risultati dei loro controlli all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 33 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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