L’azione penale compete ai Cantoni. Nell’ambito dell’inchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 e all’UDSC.1
Se i controlli antidoping dimostrano il ricorso a prodotti o metodi di cui all’articolo 19 capoverso 3, l’organo che ha eseguito i controlli informa le competenti autorità di perseguimento penale e trasmette loro tutti gli atti.
Conformemente all’articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale2, l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 dispone dei seguenti diritti di parte:
il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
il diritto di fare opposizione ai decreti d’accusa;
il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). ↩