La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti nel quadro di programmi pluriennali gestiti con mandati di prestazioni.
Ove la presente legge non preveda altrimenti, Cantoni e privati partecipano in misura adeguata al finanziamento. La Confederazione mira a soluzioni basate sul partenariato.
L’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l’ammontare massimo pluriennale dei mezzi finanziari.
La Confederazione accorda aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.
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