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Commenti: Art. 1 | Omnilex
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LASPI · Legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione
Art. 1
Preamble
Art. 2
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Art. 1
Preamble
Art. 2
420.2
LASPI
Federal Act
1 gen 2017
Fonte originale
L’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.
Essa si organizza in modo autonomo e tiene una propria contabilità.
Essa prende in modo indipendente le decisioni in materia di promozione.
Essa è gestita in base ai principi dell’economia aziendale.
Il Consiglio federale stabilisce la sede dell’Agenzia.
L’Agenzia è iscritta nel registro di commercio con la denominazione di «Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)».
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