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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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LASPI · Legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione
Art. 16
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420.2
LASPI
Federal Act
1 gen 2017
Fonte originale
Innosuisse può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con i suoi obiettivi, i suoi compiti e la sua indipendenza.
I mezzi finanziari di terzi provengono in particolare da liberalità di terzi.
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