Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 20 | Omnilex
Law
/
LASPI · Legge federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione
Art. 20
Art. 19
Art. 21
Torna alla legge
Art. 20
Art. 19
Art. 21
420.2
LASPI
Federal Act
1 gen 2017
Fonte originale
L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità di Innosuisse nell’ambito della sua tesoreria centrale.
Essa accorda a Innosuisse mutui a condizioni di mercato per garantirgli la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3.
L’AFF e Innosuisse disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.