Innosuisse sostituisce la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI). Subentra nei rapporti giuridici esistenti e, se necessario, li ridefinisce.
Il Consiglio federale fissa la data in cui Innosuisse acquisisce la personalità giuridica.
Esso definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti a Innosuisse e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d’apertura.
Esso emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può segnatamente mettere a disposizione di Innosuisse i crediti preventivati per la CTI nel bilancio della Confederazione se all’entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all’adempimento dei compiti di Innosuisse.
Il trasferimento di diritti, obblighi e valori e le iscrizioni nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all’istituzione di Innosuisse sono esenti da tasse e imposte.
La legge del 3 ottobre 20031sulle fusioni non è applicabile all’istituzione di Innosuisse.