431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Lo scambio di dati tra i registri di cui all’articolo 2 LArRa e l’invio dei dati all’UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente alle istruzioni dell’UST.
Lo scambio di dati all’interno di un Cantone può avvenire attraverso i sistemi istituiti a tal fine dai Cantoni e dai Comuni.
La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.
L’UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi.
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