431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa inviano all’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa quattro volte l’anno. Il Cantone designa l’organo competente per l’invio dei dati.
I giorni di riferimento per l’invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all’UST entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.
All’UST vanno sempre inviati i dati completi. Essi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;
le persone decedute durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento;
le persone partite durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.
L’invio regolare dei dati mediante un supporto elettronico di dati va annunciato all’UST almeno tre mesi prima del primo giorno di riferimento.
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