I servizi IDI sono tenuti a utilizzare l’IDI conformemente all’articolo 5 capoversi 1 o 2 e a notificare all’UST i dati IDI ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio federale designa i servizi IDI che devono ottemperare agli obblighi di cui al capoverso 1 già entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’IDI sostituisce tutti i numeri d’identificazione delle unità IDI utilizzati finora negli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI. Il Consiglio federale può prorogare i termini in casi eccezionali.
I numeri del registro di commercio e del registro IVA esistenti prima della sostituzione con l’IDI sono iscritti nel registro IDI tra le caratteristiche di base per almeno cinque anni dalla sostituzione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.