IDI: numero non significante e invariabile che identifica in modo univoco un’unità IDI;
complemento IDI: complemento aggiunto all’IDI per le unità IDI figuranti nel registro di commercio come non cancellate o nel registro IVA come assoggettate;
unità IDI:
1. i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio,
2. le persone fisiche e giuridiche non iscritte nel registro di commercio soggette al pagamento delle imposte e delle tasse riscosse dalla Confederazione o dai suoi enti,
3. le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2; è attribuito l’IDI per ciascuna attività svolta,
4. le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono essere identificate per scopi amministrativi a causa della loro attività economica,
5. le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede in Svizzera o devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero,
6. tutte le imprese e le persone soggette alla legislazione in materia di agricoltura, selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali o derrate alimentari e che devono essere identificate per scopi amministrativi,
7. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici,
8. tutte le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico,
9. le associazioni e le fondazioni non soggette all’IVA e non iscritte nel registro di commercio che versano contributi AVS;
d.1servizi IDI: unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, enti di diritto pubblico nonché istituzioni private con compiti di diritto pubblico, che gestiscono banche dati sulle unità IDI in considerazione della loro attività economica;
e. numero amministrativo: numero per l’identificazione di unità amministrative che non sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti;
f. registro IDI: registro centrale in cui sono iscritte tutte le unità IDI e le unità amministrative;
g.2LEI: numero unico non significante secondo le raccomandazioni del «Global Legal Entity Identifier System» (GLEIS) che identifica un’unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.
Il Consiglio federale precisa ulteriormente le unità IDI e i servizi IDI.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 36 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU 2017 5155;FF 2017 1). ↩
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