La presente legge disciplina:
- l’uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali;
- la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
- il sostegno dei Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali;
- il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del romancio e dell’italiano.