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Commenti: Art. 22 | Omnilex
Law
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Art. 22
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Art. 22a
Art. 22
441.1
LLing
Federal Act
1 gen 2010
Fonte originale
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:
misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;
organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;
attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.
Nell’intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.
L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.
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LLing · Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
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