Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 2009^1^sulla promozione della cultura.2
Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell’offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati:
ai compiti di cui agli articoli 3–6;
ai compiti connessi con la riscossione della tassa;
ai compiti connessi con l’esecuzione del capitolo 3a .3
L’UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3–6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.
Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127;FF 2007 44214459). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531;FF 2020 2813). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.