Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell’offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.
L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
Il Consiglio federale esenta le imprese dall’obbligo di cui al capoverso 1 se:
non raggiungono una determinata cifra d’affari minima;
offrono film soltanto occasionalmente; o
l’obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell’orientamento tematico dell’offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.