Sono computabili le spese sostenute per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall’articolo 2.
Sono computabili le spese per:
l’acquisto dei diritti di commercializzazione dell’offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l’utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 19921sul diritto d’autore;
la realizzazione di film su ordinazione;
la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell’ambito di un accordo internazionale;
la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all’anno e per programma televisivo;
le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall’UFC.
Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.