Le imprese di cui all’articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno:
presentare all’UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 24a capoverso 1;
notificare all’UFC i dati necessari al controllo dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 24b , segnatamente l’importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.
Le imprese esentate in virtù dell’articolo 24a capoverso 3 o 24e capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l’esenzione sono mutate.
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