Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l’articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell’importo in questione.
Se l’infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all’importo in questione.
Se non è possibile stabilirlo precisamente, l’importo della tassa viene stimato.
Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.
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