- Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:
- i Comuni;
- le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
1. sono attive a livello nazionale;
2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
a. situati all’interno di un sito caratteristico d’importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s’intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o
b. situati all’interno di un biotopo d’importanza nazionale, regionale o locale.1
- Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2situati all’interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi:
- Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
- Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
- La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo su
premo dell’organizzazione.
5. Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.