L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti d’impegno1di durata limitata per l’assegnazione di sussidi.
Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 2009^2^sulla promozione della cultura.3
Footnotes
Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333). ↩
Introdotto dall’all. cifra II n. 5 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127;FF 2007 44214459). ↩
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