L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di tale compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’Ufficio federale della cultura, l’Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.
La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n −23q ); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni.
Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.