Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN);
visto l’articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19793per la conservazione
della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4
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