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Preamble

451.1OPNFederal Council Ordinance1 feb 1991Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN);
visto l’articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19793per la conservazione
della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4 ordina:

Footnotes

  1. RS 451

  2. RS 814.01

  3. RS 0.455

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

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