451.12OISOSFederal Council Ordinance1 gen 2020Fonte originale
I Cantoni sono coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’ISOS ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN nonché in caso di modifiche di lieve entità alle descrizioni degli oggetti secondo l’articolo 3 della presente ordinanza.
I Cantoni provvedono affinché il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.