451.13OIVSFederal Council Ordinance1 lug 2010Fonte originale
Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
vie di comunicazione storiche: le vie, le strade e le vie d’acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
oggetti: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;
sostanza delle vie di comunicazione storiche , segnatamente:
1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d’acqua nel terreno,
2. gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
3. i manufatti,
4. le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,
5. i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.
Le vie di comunicazione storiche sono d’importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.
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