Il Consiglio federale disciplina:
- la collaborazione con i Cantoni;
- il catalogo dei dati;
- le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
- le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell’accesso;
- l’archiviazione;
- i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.