Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.
Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.
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