L’alta vigilanza della Confederazione sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni è esercitata dal Dipartimento federale dell’interno1.
Nuova espr. giusta il n. I 14 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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