L’autorizzazione può essere rilasciata solo se:
- i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’attività e non consentono la fuga degli animali;
- l’attività è organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente;
- il personale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 102.