Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 13 LPAn oppure all’articolo 89 o 90 della presente ordinanza.
Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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