Il capounità è responsabile:
- dell’assegnazione del personale, dell’infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali;
- del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali e delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione;
- delle notifiche di cui all’articolo 145 capoverso 2;
- di promuovere la formazione e il perfezionamento del personale che si occupa di esperimenti sugli animali.