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Art. 147

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. L’USAV tiene la statistica di cui all’articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.
  2. Nel redigere e pubblicare la statistica l’USAV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.
  3. In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l’USAV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.

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