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Art. 153

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Il destinatario, insieme con l’autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.
  2. Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.

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