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Art. 160

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.1
  2. È vietato servirsi delle corna, dell’anello nasale o di corde per legare i bovini.
  3. I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.
  4. I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all’anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione:
    1. i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all’aperto o in gruppo a stabulazione libera; e
    2. sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri.
  5. La selvaggina d’allevamento non può essere trasportata viva al macello2se non è stata preventivamente abituata al trasporto.
  6. I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.
  7. Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l’una sull’altra. Se l’ammasso degli animali non può essere evitato durante il trasporto, occorre far uscire immediatamente gli animali dai contenitori usati per il trasporto una volta giunti al luogo di destinazione e trasferirli in un ambiente adatto.3
  8. Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi.
  9. Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l’introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

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