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Art. 162

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Il tempo massimo di percorrenza di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.
  2. Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.

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