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Art. 172

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Per il trasporto professionale di bovini, equidi, ovini, caprini e suini da e verso l’estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell’USAV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore.
  2. La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all’autorità competente che ne faccia richiesta.

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