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Art. 178

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

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