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Art. 179

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. La persona che esegue l’uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell’animale e uno svolgimento senza ritardi dell’uccisione. Deve sorvegliare l’operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.
  2. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell’animale.
  3. Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

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