L’USAV riconosce le formazioni specialistiche non legate a una professione nonché i corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2. Pubblica l’elenco delle formazioni riconosciute.1
Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d’oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.
In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.
L’autorità cantonale riconosce la formazione continua nell’ambito della sperimentazione animale.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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