I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L’importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali.
Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l’articolo 24 LPAn.
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