Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell’attestato di capacità dell’USAV1quale tecnico di inseminazione di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 19952sulle epizoozie (OFE).
Chiunque pratica l’inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell’attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE.
Nell’allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazione di cui all’articolo 196.
Footnotes
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩