Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:
sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l’indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l’identificazione degli animali;
lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.
Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all’accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.
I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:
partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.
Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.
L’elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all’autorità competente.
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