I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.
Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.
Per i bovini non possono essere installate nuove poste munite di gioghi elettrici.1
Per l’impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:
sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l’altezza dei singoli animali;
2 possono essere impiegati soltanto per le vacche e per i bovini femmina di età superiore a 18 mesi;
possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn;
le poste devono essere lunghe almeno 175 cm;
la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm;
i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana;
nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.
Le aree d’uscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
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