I suini devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.1
Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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