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Commenti: Art. 52 | Omnilex
Law
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Art. 52
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Art. 53
Art. 52
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
Gli ovini non possono essere tenuti legati.
Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
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