Agli equidi occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita.
L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.
In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta.
Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.1
Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.
Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
in caso di equidi appena stabulati in un’azienda;
in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novembre e il 30 aprile;
durante l’utilizzo a scopi militari;
durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.
L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.