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Commenti: Art. 64 | Omnilex
Law
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Art. 64
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Art. 65
Art. 64
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.
Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita.
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