A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:
cani da lavoro;
cani da compagnia;
cani da laboratorio.
Sono considerati cani da lavoro:
cani di servizio;
cani guida per non vedenti;
cani per disabili;
cani da soccorso;
cani da protezione del bestiame;
cani da conduzione del bestiame;
cani da caccia.
I cani di servizio sono i cani impiegati nell’esercito, nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o nella polizia.1
I cani da protezione del bestiame sono i cani impiegati nell’agricoltura secondo l’obiettivo di cui all’articolo 10d capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19882sulla caccia e registrati in quanto tali nella banca dati secondo l’articolo 30 LFE3, oppure destinati a tale impiego.4
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩