I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Nel caso dei cani da protezione del bestiame, questo requisito è soddisfatto quando pascolano insieme agli animali da reddito che devono proteggere.1
Se non possono essere portati fuori, i cani devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all’aperto. Non è considerato come uscita il tempo in cui restano nel canile o sono legati alla catena mobile e, nel caso dei cani da protezione del bestiame, il tempo in cui questi restano nella stalla.2
I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un’area di almeno 20 m2attorno alla catena mobile. L’impiego del collare a strozzo è vietato.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
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